Determinazione dell'imposta
E' calcolata annualmente applicando al valore dell'immobile l'aliquota relativa. Il versamento deve essere effettuato in due rate: la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo, entro il 16 dicembre. Il contribuente può versare l'imposta in unica soluzione entro la scadenza della rata di giugno.
Nella determinazione dell'importo da versare, si deve tener conto del periodo di possesso, (calcolato in mesi) e della quota posseduta (espressa in percentuale).
E' prevista una riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati fatiscenti, inabitabili e, di fatto, inagibili.
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2011.
ALIQUOTA I.C.I. 2011: 6,5 x mille per ogni tipologia di immobile;
- € 104,00 la detrazione dall’imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze (1 di C6 e 1 di C2);
- di stabilire in €. 5,00 l’importo minimo di versamento.
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Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 11 maggio 2010
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONI INERENTI LE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2010 ED IL VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
... omissis
DELIBERA
1) DI FISSARE per l'anno 2010 nella misura del 6,50 per mille, l'aliquota ICI per ogni tipologia di immobile;
2) di stabilire in €. 104,00 la detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze;
3) di stabilire in €. 5.00 l'importo minimo di versamento;
4) di adeguare e determinare, con decorrenza 1 gennaio 2010, il valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, espresso in euro per metro quadrato di superficie edificabile, nell’importo di €. 50,00;
- di stabilire che il valore venale determinato dal Comune costituisce una autolimitazione unilaterale del potere di accertamento in quanto:
- il Comune di fatto si impegna a non rettificare i valori delle aree dichiarati dai contribuenti ai fini dell’I.C.I. qualora i medesimi siano uguali o superiori al valore determinato;
- qualora il contribuente decida di utilizzare un valore inferiore rispetto a quello determinato dal Comune, gli uffici competenti provvederanno a verificare la situazione particolare e, previa determinazione del valore venale applicabile alla specifica fattispecie attraverso apposita relazione di stima, procederanno eventualmente alla rettifica del valore dichiarato;
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Estratto delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 31.04.2009
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2009
Il Consiglio comunale delibera
1. di fissare per l’anno 2009 nella misura del 6,50 per mille, l’aliquota ordinaria per
l’applicazione dell’ Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ;
2. di stabilire in €. 5,00 l’importo minimo di versamento.
Estratto delibera di C. C. n. 06 del 31.01.2006
Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.
Il Consiglio comunale delibera
di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2006, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, espresso in euro per metro quadrato di superficie lorda di pavimento edificabile, nell'importo di € 25,00;
Dichiarazione e pagamento
Il titolare del diritto deve presentare apposita dichiarazione ICI contenente i dati relativi all'immobile posseduto nel Comune. Essa ha valore fino a quanto, sia l'immobile dichiarato che il titolare del diritto reale su di esso, non subiscano modificazioni, nel qual caso è necessario procedere ad una nuova dichiarazione.
La dichiarazione ICI o semplice comunicazione riportante gli estremi catastali degli immobili ed il periodo di possesso, deve essere presentata direttamente, oppure trasmessa per raccomandata postale, in duplice copia, entro il 30 luglio dell'anno successivo alla variazione.
Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:
• c/c postale n. 88617808 intestato a: EQUITALIA ESATRI S.P.A. - VALTORTA - BERGAMO ICI
• con modello F24.
Il contribuente che dovesse riscontrare di non aver effettuato il versamento in tutto, in parte, oppure correttamente, ha la possibilità, entro un anno, di regolarizzare la propria posizione utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso.
Il contribuente che dovesse riscontrare di aver pagato un'imposta non dovuta, può chiederne il rimborso entro tre anni dal pagamento o dal giorno in cui è stato definito il diritto alla restituzione; a tal fine presenta apposita domanda scritta e motivata, con allegate le ricevute originali dei versamenti effettuati.